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  • 29.06.2023

Stop Aceto nei detergenti/detersivi

Dal 31 maggio 2018 i detergenti, i lavapiatti, i prodotti per il bagno eccetera non possono più essere fabbricati utilizzando l'aceto. Non lo dico io ma l’Autorità REACH.

Io personalmente penso che il potere sgrassante e deodorante dell’aceto sia importante e proibirlo una sciocchezza ma la realtà rimane che qualsiasi tipo di aceto è out!

Il tema è chiarito nell'articolo che potete leggere qui sotto:

 

STOP ACETO, l’UE vieta il suo utilizzo nei detergenti

Magari non ci avete fatto caso ma da qualche mese la dicitura “con aceto di vino” o semplicemente “con aceto” è stata via via sostituita da “Aceto” o, per le aziende più oneste, “al profumo di aceto”. In altre parole fino ad oggi i fabbricanti mettevano effettivamente dell'aceto, adesso solo il profumo di aceto.

Cosa sarà mai successo per impedire ai fabbricanti di tutta Europa di utilizzare l’aceto? Chi mi conosce sa che non amo affatto l’aceto e che posso dimostrare che è 54 volte più inquinante dell’acido citrico, ma non capisco per quale motivo i lavapiatti, i prodotti per superfici dure e per il bagno non possano contenere l’aceto.

Cosa potevo fare se non chiedere lumi al Ministero?

Ecco la risposta, molto precisa e circostanziata, che mi è pervenuta (se avete pazienza e tempo potete leggerla, altrimenti andate direttamente alle conclusioni):

 

Gentile Fabrizio Zago

L’aceto (si suppone trattasi di aceto di vino) non utilizzato in campo alimentare non può essere esentato dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 2.5.b ma deve essere registrato. Ciò è anche confermato dalla Guida alla registrazione, dove si legge:

"Si noti che, quantitativi della stessa sostanza utilizzati per usi diversi da quelli correlati agli alimenti e ai mangimi non godono di tale esenzione. Soltanto le quantità della sostanza impiegate negli alimenti e negli alimenti per animali sono esenti dall'obbligo di registrazione."

L'aceto non può essere esentato dalla registrazione in base all'Allegato V. La voce 1 dell’allegato V del REACH riguarda infatti sostanze formatisi in seguito a esposizione a fattori ambientali incidentalmente e senza la consapevolezza del fabbricante o dell’utilizzatore a valle della sostanza in origine, mentre nel caso descritto l’aceto viene intenzionalmente utilizzato come materia prima e immesso sul mercato.

Inoltre l’aceto di vino non può ritenersi neppure sostanza presente in natura e beneficiare dell’esenzione alla voce 8 dell'Allegato V (anche ipotizzando che non risponda ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008), dal momento che l’articolo 3, paragrafo 39 contiene una lista chiusa di attività che possono essere considerate lavorazione di sostanze presenti in natura senza alterare tale stato. La natura di questa lista come enumerazione limitata di processi è confermata dall'utilizzo del termine “unicamente” ("[…] o lavorate unicamente mediante […]"). Dato che la fermentazione non è specificamente elencata nell'articolo 3, paragrafo 39, essa non può essere considerata una delle operazioni consentite per rientrare nella definizione di sostanze lavorate presenti in natura.

Si noti che l'aceto, ottenuto per fermentazione, non può ritenersi una miscela ma piuttosto una sostanza (UVCB o multicomponente), in quanto una miscela è ottenuta mescolando due o più sostanze senza che tra esse avvenga una reazione chimica. L'aceto oggetto del quesito non è ottenuto mescolando sostanze chimiche, ma in seguito ad un processo di fermentazione che si configura in ambito REACH come "fabbricazione di una sostanza chimica". L'aceto tal quale dovrà essere sottoposto a registrazione e non l'acido acetico in esso contenuto.

Solo i quantitativi di aceto utilizzati per scopi diversi da quelli alimentari devono essere registrati.

 

L'Helpdesk nazionale REACH

 

Conclusioni:

Per i molti di voi che non hanno letto per intero questa risposta, vi riassumo il concetto: l’aceto è considerato come una “sostanza” e quindi deve essere registrato per usi diversi da quelli alimentari. La Registrazione al REACH costa moltissimo e nessuno l’ha fatta, scadenza ultima 31-05-2018. Di conseguenza, non è possibile utilizzare alcun tipo di aceto per la produzione di detergenti.

Quindi l’esclusione dell’aceto non è attaccabile, è perfettamente in linea con le leggi attuali e l’unica cosa che il fabbricante può fare è immettere sul mercato prodotti che hanno solamente l’odore dell’aceto ma nessuna delle sue note proprietà.

Ho pensato che vi fosse utile saperlo.

Ciao

Fabrizio Zago

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