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Il Progetto

1. INTRODUZIONE

 

La salute dell’ambiente non migliora, anzi. La necessità di cambiare direzione è ormai ineluttabile ed obbligatoria. E’ per questo motivo che la tendenza ad un prodotto meno inquinante, più biologico, in sintesi “sostenibile” è ricercato sempre di più da parte dei consumatori, dei cittadini.

 

Da quasi due decenni un ruolo di orientamento verso acquisti di detergenti e di cosmetici rispettosi del principio di sostenibilità, è stato ricoperto dal BioDizionario di Fabrizio Zago. L’immediatezza del giudizio e l’assoluta gratuità dello strumento ne ha fatto un punto di riferimento importante e comunque molto diffuso.

 

Attualmente è necessario risolvere almeno due limitazioni del BioDizionario stesso e cioè la personalizzazione dello strumento, allargando la base scientifica e partecipativa, ed in secondo luogo aumentare l’ampiezza delle informazioni necessarie al consumatore per orientarsi in maniera migliore.

 

Il presente Disciplinare dunque è l’applicazione ed il controllo di quanto il BioDizionario già offre a chiunque lo voglia. Da più parti è emersa la necessità che un prodotto conforme e dunque approvato dal Biodizionario venga riconosciuto immediatamente dalla presenza di un logo.

Il logo ed il sito su cui confrontare le formulazioni in esame, sia da parte dei produttori che dei consumatori, deve rappresentare un passo in avanti e quindi in discontinuità con il passato. Il riferimento è dunque EcoBioControl ed il sito su cui trovare le informazioni EcoBioControl.bio

 

Un disciplinare come questo non potrà avere successo se non potendo contare sul contributo di tutti coloro che credono importante questa battaglia per la sostenibilità. I termini quindi cambieranno spesso e spesso ci saranno delle modifiche dovute al dialogo con voi tutti.

 

EcoBioControl non è una classica Certificazione, altrimenti la burocrazia ed i costi relativi porterebbero le stesse difficoltà che si possono registrare attualmente. In tutti i casi NON servirebbe una nuova, ulteriore, “certificazione”. Il presente Disciplinare descrive invece un percorso di “APPROVAZIONE” cioè di conformità con il Database di EcoBioControl, ma avendo intrinsecamente tutti gli elementi necessari per trasformare l’approvazione in certificazione nel momento in cui la UE dovesse pubblicare i criteri per l’assegnazione dei marchi Green per il settore non-food, sulla traccia di quanto è avvenuto pochi anni addietro per il settore alimentare ed agricolo.

 

 

2. SCOPO

 

Lo scopo di questa iniziativa è di promuovere le materie prime di origine vegetale da fonte rinnovabile e dove appropriato di componenti provenienti dall’agricoltura biologica.

 

Non ci sono requisiti minimi da rispettare se non che le formulazioni vengano realizzate secondo i criteri dettati da EcoBioControl stesso. Le ricette saranno valutate dal Comitato Scientifico e se idonee verrà pubblicato il giudizio sul sito EcoBioControl.bio

In una seconda fase sarà possibile adottare criteri minimi anche per gli imballaggi, la quantità relativa di materiale vegetale e biologico eccetera. Un apposito strumento di calcolo è già presente nel sito per valutare la quantità relativa di sostanza vegetale presente nel formulato. Solo il risultato di questo calcolo sarà accettato.

 

Verrà sempre rispettato il principio di precauzione.

 

Lo scopo principale di questo disciplinare è di identificare il percorso più semplice, meno oneroso e meno burocratico possibile in modo da poter far entrare nel mondo della sostenibilità il maggior numero possibile di protagonisti. Ogni azione sarà rivolta all'ottenimento di questo obiettivo.

 

 

3. PRINCIPI

 

Il principio fondamentale è la congruità, verificata da un Comitato scientifico, con il Nuovo BioDizionario di EcoBioControl. Il controllo da parte del Comitato è assolutamente necessario per poter discriminare meglio la presenza di eventuali giudizi sulle materie prime impiegate e giudicate in maniera negativa (Pallini gialli e rossi). Alcune sostanze sono infatti imprescindibili, i conservanti ad esempio, che proprio perché attivi verso le forme di vita come i microrganismi, sono generalmente giudicate negativamente, ma la loro quantità dovrà essere talmente bassa da non pregiudicare la sostenibilità del formulato visto nella sua interezza.

 

Questo disciplinare NON dispone di nessuna lista né positiva né negativa, ma unicamente del giudizio presente nel Nuovo BioDizionario. Il Data base è continuamente rinnovato ed aggiornato con le più recenti acquisizioni scientifiche. Un principio importante è dunque questo: qualora una materia, prima considerata come verde, dovesse diventare rossa, il produttore avrà 12 mesi di tempo per smaltire le scorte e per sostituire la materia prima stessa. Trascorso questo periodo non sarà più possibile trasferire della merce dal produttore al distributore (oppure si deve rinunciare al lodo EcoBioControl).

 

 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il presente disciplinare è applicabile sia per il settore cosmetico che per quello della detergenza. Non vengono esclusi altri eventuali campi di applicazione particolari (Prodotti PET, vernici eccetera) La valutazione dei detergenti è notevolmente più complessa che quella per i cosmetici. In effetti mentre in cosmetica vige un solo linguaggio, l’INCI utilizzato nell’EcoBioControl, in detergenza possono essere usate definizioni varie e molto diverse tra loro. Qualora ci fossero delle difficoltà interpretative il Comitato Scientifico è a disposizione per redimere questioni di questo tipo.

 

 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

 

I prodotti contemplati da questo documento devono essere perfettamente conformi alle Leggi sia in campo cosmetico che della detergenza. Norme presenti e future. Il Disciplinare NON vuole in nessun caso sovrapporsi alle norme esistenti ma rappresenta la necessità di andare oltre e ciò può avvenire con l’applicazione del presente documento.

 

 

6. MATERIE PRIME

 

Le materie prime impiegate devono essere comunicate al Comitato Scientifico con un linguaggio INCI corretto per i Cosmetici, mentre per i detergenti in mancanza della definizione INCI, da preferire, è possibile utilizzare quella EINECS.

 

Le materie prime Biologiche devono essere dotate di dichiarazione di provenienza dall'agricoltura biologica o da raccolta spontanea. Alcune piante in via di estinzione o in sofferenza NON possono essere utilizzate e sono già catalogate nel Nuovo BioDizionario col bollino rosso o doppio rosso.

 

 

6.1 Sostanze contenute

 

Spesso le materie prime commerciali, utilizzate come basi detergenti o come fattori di consistenza, emulsionanti eccetera, possono contenere conservanti o microinquinanti pericolosi. Il produttore deve sincerarsi che il livello di queste sostanze sia inferiore alla soglia stabilita in coerenza con quanto già deciso per altre sostanze (esempio nichel < 1 mg/l)

 

 

6.2 Materie prime vegetali

 

Si devono usare preferibilmente materie prime di provenienza biologica certificata. Se la sostanza non fosse facilmente disponibile o estremamente dispendiosa è possibile chiedere al Comitato Scientifico di derogare da questo principio. Prima di poter utilizzare la sostanza considerata, il produttore deve ricevere la specifica deroga scritta. 

 

6.3 Materie prime animali

 

Anche le materie prime di origine animale devono essere certificate Bio e disporre del relativo certificato. I derivati animali utilizzabili NON devono comportare la soppressione dell’animale o la sua sofferenza.

 

 

6.4 Materie prime inorganiche

 

I Sali, gli ossidi e altre materie prime inorganiche sono liberamente utilizzabili, salvo che non abbiamo un giudizio negativo nel Nuovo BioDizionario. Un eventuale calcolo della quantità di sostanza organica biologica NON terrà in nessun conto la componente inorganica. Per il calcolo della percentuale vegetale o di quella biologica si veda più avanti.

 

 

6.5 Materie prime ottenute con processi chimici

 

Le materie prime fabbricate dall’uomo possono essere utilizzate a condizione che la loro biodegradabilità sia elevata o elevatissima e che la tossicità per gli organismi acquatici, bio-accumulo eccetera sia molto bassa. Il riferimento è il Nuovo BioDizionario di EcoBioControl e in caso di dubbio il Comitato Scientifico.

I livelli di Biodegradabilità e di tossicità acquatica sono presi direttamente dall’ultima edizione della DID List pubblicata dalla UE per l’applicazione dell’EU Ecolabel.

 

 

6.6 OGM

 

E' vietato l'utilizzo di ingredienti ottenuti con l’utilizzo di organismi geneticamente modificati. In deroga a questo principio sono ammessi, senza ulteriori prove, gli enzimi. Altre sostanze che possono derivare, per via biotecnologica, solo da organismi OGM devono essere approvate preventivamente dal Comitato Scientifico.

 

 

6.7 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE VEGETALE DA FONTE RINNOVABILE

 

Sia il vecchio e ormai decaduto Biodizionario che la nuova versione EcoBioControl si è sempre distinto per la serietà e per la rettitudine tenuta, non è mai sceso a patti con niente e nessuno. In questa nuova era non c’è nessun motivo per cambiare direzione. Il calcolo della percentuale di sostanza vegetale da fonte rinnovabile e di quella biologica riguarderà solamente la quantità di carbonio di origine vegetale. Un apposito foglio di calcolo è disponibile nel presente sito al fine di calcolare la percentuale eventualmente spendibile in etichetta “Foglio di Calcolo”. Una copia del calcolo dovrà essere inviata al Comitato Scientifico.

 

 

6.8 SOSTANZE PROFUMANTI

 

I prodotti conformi a questo disciplinare possono essere di diverse tipologie:

  • Profumi sintetici conformi ai criteri dell’EU Ecolabel
  • Profumi conformi a SafeParfum ® (Criteri disponibili a richiesta)
  • Profumi sintetici certificati come facilmente e velocemente biodegradabili.
  • Oli essenziali conformi al database EcoBioControl e dosati in quantità totale complessiva inferiore allo 0,5% nella formulazione posta in vendita.

 

 

6.9 INTERFERENTI ENDOCRINI

 

Nessuna sostanza sospettata di essere un interferente endocrino può essere presente in un formulato approvato da EcoBioControl. Il Batabase del nuovo Biodizionario contiene i principali potenziali disturbatori endocrini conosciuti. In caso di dubbi il Comitato Scientifico chiederà ulteriori approfondimenti.

 

7. IMBALLAGGI:

 

Il principio fondamentale è la possibilità di riciclo del materiale di imballaggio primario. Quindi PE, PET, PETG, PLA, vetro eccetera sono assolutamente utilizzabili. Materiali NON utilizzabili sono invece PVC e materiali accoppiati ed i cui componenti non siano riciclabili congiuntamente. Ad esempio il Tetra Pack NON è considerato come riciclabile e non può essere utilizzato.

Con questo stesso principio vanno scelti anche i materiali per le chiusure dei prodotti. Devono corrispondere al criterio del monomateriale. Ad esempio un erogatore a pompetta NON deve avere la molla in materiale metallico dato che questo ne pregiudicherebbe la possibilità di riciclo.

Gli imballaggi secondari in cellulosa (cartoni, astucci eccetera) devono contenere almeno il 90% di carta proveniente dal riciclo. Un certificato della cartotecnica fornitrice deve essere fornito al Comitato.

 

 

8. ETICHETTATURA

 

Tutte le etichette e tutto il materiale informativo relativo ai prodotti certificati BioEcoCosmesi deve riportare loghi e diciture conformi al presente Disciplinare e devono essere valutati espressamente ed approvati dal Comitato Scientifico.

Prodotti che riportano il marchio di qualità senza essere dovutamente certificati devono essere ritirati dal mercato a spese del produttore.

Le Norme nazionali ed internazionali che regolano l’etichettatura dei prodotti tradizionali devono essere scrupolosamente rispettate. Il Comitato Scientifico si riserva la facoltà di richiedere ulteriori giustificazioni di etichettatura qualora vi sia il dubbio di una non corretta applicazione delle Leggi vigenti.

Tuttavia il Produttore si assume tutte le responsabilità di una etichettatura non conforme, nulla potrà essere richiesto, direttamente o indirettamente, a EcoBioControl che NON eseguirà nessun controllo sulla parte tradizionale dell’etichetta.

 

 

9. MARCHIO

 

Il marchio “EcoBioCOntrol” viene concesso alle seguenti categorie di richiedenti:

A)  Produttori che appaiono in etichetta come “Responsabili dell’Immissione in Commercio” e definito dal CLP (Classification and Labeling Product) per i detergenti e prodotti pericolosi in generale. Viene concesso al produttore che ricopre anche il ruolo di Persona Responsabile così come definita dal Regolamento 1223/2009. E le cui formulazioni, imballi, etichettatura eccetera siano conformi al Nuovo Biodizionario e al presente Disciplinare;

B)  Ad aziende della Distribuzione, Commercianti e Grossisti che vogliano applicare il logo EcoBioControl ai propri Private Label sia che ricoprano direttamente il ruolo di Persona Responsabile che non lo ricoprano;

C)  Ad aziende che possono rientrare nei casi A e B ma che, per problematiche tecniche insormontabili, non possono avere la completa rispondenza al Nuovo Biodizionario. Le gamme di prodotti che appartengono a questa categorie saranno definite come “in cammino” cioè sarà chiaro a tutti che sono indispensabili delle deroghe ma che la ditta ha descritto un cammino preciso sia tecnico che temporale, per migliorare la propria proposta e renderla sempre più vicina alle richieste di EcoBioControl.

Nell'apposita pagina di questo sito, verrà fornita una motivazione sintetica delle ragioni per le quali il prodotto ha ottenuto il logo EcoBioControl, sia a titolo definitivo che temporaneo.

 

Il Logo EcoBioControl, i suoi colori e le dimensioni minime sono descritte in un documento specifico scaricabile da questo sito.

 

 

10. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

 

Il primo passo da fare è di verificare la corrispondenza della ricetta che si vuole dotare del logo EcoBioControl attraverso il nuovo Biodizionario.

 

 

Se questo primo screening, operazione da fare in totale autonomia, direttamente on-line e senza alcun costo, dovesse essere positivo, ad esempio qualora ci fosse solo qualche bollino giallo, è possibile inviare il materiale indicato nel documento “MODULO RICHIESTA APPROVAZIONE” scaricabile da questo sito.

Oltre al materiale indicato, è possibile inviare anche richieste di chiarimento e di precisazione al Comitato Scientifico. L’indirizzo mail a cui spedire le richieste è il seguente: info@ecobiocontrol.bio

Salvo problemi indipendenti dalla nostra volontà, il Comitato Scientifico risponde entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione COMPLETA oppure da quando la documentazione avrà raggiunto la sua completezza.

 

 

10.1 VISITE ISPETTIVE

 

Successivamente ai passi descritti sopra, è necessario che la Ditta richiedente, o nel caso di operatori della GDO, i loro terzisti, venga visitato da personale incaricato da EcoBioControl al fine di controllare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal produttore e la realtà produttiva stessa. Anche altri elementi di natura etica verranno controllati e sui quali eventualmente verrà richiesto un approfondimento.

Il personale incaricato per queste operazioni di controllo potrà essere sia interno che esterno a EcoBioControl.

Le visite ispettive avranno, in linea di principio, scadenza annuale salvo accordi particolari che verranno stabiliti di volta in volta.

I costi delle visite ispettive saranno a carico del responsabile dell’immissione in commercio e stabilite in euro 600 a giornata lavorativa. Le spese di vacazione saranno parimenti a carico del titolare della azienda richiedente il marchio.

 

 

10.2 COMITATO SCIENTIFICO

 

Al Comitato arriveranno dunque:

  •  Il materiale richiesto direttamente al produttore;
  •  Eventuali altri documenti esplicitamente richieste in fase  di prima valutazione;
  •  Relazione della visita ispettiva.

Quando tutto questa documentazione sarà disponibile, essa verrà presa in carico dal Comitato che delibererà, per iscritto, sulla concessione del Logo EcoBioControl per il periodo di 12 mesi a partire dalla data di conferma della concessione del logo. Data che corrisponderà anche a quella di pubblicazione nella apposita pagina del sito. Salvo disdetta scritta, trascorsi i 12 mesi di validità della concessione, il contratto in essere tra fabbricante e EcoBioControl, si riterrà tacitamente rinnovato con le conseguenze anche economiche previste all'atto della prima sottoscrizione.

 

 

10.3 COSTI DI APPROVAZIONE

 

Il principio di base è che “Approvato da EcoBioControl” debba costare il meno possibile e questo per poter permettere a qualsiasi tipo di azienda, anche piccola o piccolissima, di entrare nel mondo dei prodotti “verdi”.

EcoBioControl quindi non chiede nessun costo di entrata. Nessun costo per la valutazione del materiale documentale. Chiederà solamente un piccolo contributo calcolato sul fatturato sviluppato dalla gamma o dalle gamme sostenibili prodotto. Maggiore sarà il livello di sostenibilità raggiunto dal fabbricante minore sarà la royalties richiesta. Ad esempio una azienda che impiega grandi livelli di energia solare, materiali plastici da fonte vegetale, e con certificati di performance, di compatibilità cutanea e via dicendo, pagherà meno.

Le fatture verranno emesse annualmente dopo che il responsabile dell’immissione in commercio avrà inviato la sintesi del fatturato realizzato.

I costi delle visite ispettive saranno fatturati immediatamente ed altrettanto velocemente dovranno essere saldati.

Ritardi ingiustificati sia sulla trasmissione dei fatturati che dei pagamenti concordati, comporteranno l’immediato ritiro della concessione del marchio di approvazione e la pubblicazione della recessione sia sul sito che, nei casi più gravi, anche su riviste del settore.

 

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