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  • 29.04.2026

Lista sostanze proibite e/o escluse

• argento massiccio: [diametro delle particelle ≥ 1 mm] e polvere d’argento: [diametro delle particelle > 100 nm e < 1 mm], CAS: 7440-22-4, sostanza listata in All IV/142 del Reg. cosmetico - elenco dei coloranti ammessi nei prodotti cosmetici. Attualmente l’ingrediente deve rispettare i requisiti relativi alla purezza stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 174), con l’introduzione del nuovo ATP verrà classificato come tossico per la riproduzione, categoria 2 (CMR armonizzato)
e per la tossicità specifica per organi bersaglio;
• salicilato di esile, CAS: 6259-76-3 presente in molte fragranze, di uso cosmetico e no, verrà classificata come sensibilizzante per la pelle e tossica per la riproduzione, categoria 2 (CMR armonizzato);
• bifenil-2-olo, CAS: 90-43-7 principio attivo approvato per molti tipi di prodotto (igiene umana, disinfettanti, conservanti, ecc…). e sostanza attualmente listata in Allegato V/7 del Reg. cosmetico - conservanti autorizzati in prodotti cosmetici.
Attualmente l’uso di o-phenylphenol come conservante cosmetico è ammesso ad un massimo di 0,15 % (in fenolo) in prodotti leave-on e ad un massimo di 0,2 % (in fenolo) in prodotti rinse-off.
Verrà classificato come sospetto di provocare il cancro, categoria 2 (CMR armonizzato), corrosivo per pelle e occhi, sensibilizzante per la pelle e anche la sua pericolosità per l’ambiente verrà aggravata;
• N,N’-metilendiacrilammide, CAS: 110-26-9, polimero a base di acrilammide che può essere presente in prodotti cosmetici, verrà classificato per la mutagenicità sulle cellule germinali di categoria 1B (CMR armonizzato);
• α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide, CAS: 1205-17-0 presente in molte fragranze di uso cosmetico e non, verrà classificata come sensibilizzante per la pelle;
• tutte le sostanze riferibili al numero Index 605-043-00-4, fra le quali 2,4-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide, 3,5-dimetilcicloes-3-en1-carbaldeide, isociclocitrale, ecc…, presenti in molte fragranze e verranno classificate come sensibilizzanti per la pelle;
• acido formico … %, CAS: 64-18-6 principio attivo biocida approvato per molto tipi di prodotti, presente in prodotti di libera vendita e sostanza attualmente listata in Allegato V/14 del Reg. cosmetico - conservanti autorizzati in prodotti cosmetici.
Attualmente l’acido formico e i suoi sali per l’uso come conservanti cosmetici sono ammessi alla concentrazione massima dello 0,5% (come acido) nei prodotti finiti.
La sua classificazione verrà modificata passando dalla sola corrosione della pelle, all’infiammabilità, corrosività per i metalli, pelle e occhi e tossicità acuta per inalazione e ingestione.
• acido peracetico ... %, CAS: 79-21-0, principio attivo biocida approvato per molti tipi di prodotti, la cui classificazione verrà peggiorata per quanto
riguarda la tossicità acuta per via inalatoria, a contatto con la pelle e per
ingestione e per quanto riguarda la pericolosità per l’ambiente.

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