ECODESIGN E' LEGGE
Il tanto atteso Regolamento Ecodesign ha visto la luce. Dopo aver fatto le opportune verifiche ed approfondimenti potete trovare un riassunto: QUI sotto oppure, se ve la sentite potete, leggervi l'intero documento qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401781#:~:text=REGOLAMENTO%20(UE)%202024/1781,del%2013%C2%A0giugno%202024
Ciao, a seguito dell’ emissione del nuovo regolamento europeo 1781/2024, di cui ci ha informato Fabrizio, ho ritenuto utile fare una breve sintesi e pubblicarla sul forum, viste le novità che riguardano anche i temi che qui si discutono. Se poi la cosa interessa, approfondiamo cioè, tradotto, Fabrizio risponderà a dubbi e curiosità.
A me sembra un regolamento molto importante, per certi versi rivoluzionario, che interviene sulla progettazione dei prodotti e stabilisce le regole per garantirne la tracciabilità e la conformità ambientale, con particolare attenzione alla sostenibilità lungo l'intera catena di approvvigionamento. Insomma l’ obiettivo è quello di promuovere pratiche sostenibili, proteggendo ambiente e consumatori.
Vi copio la parte iniziale del regolamento in modo da capire subito di cosa si parla, evidenziando le parti che mi sembrano decisive:
“Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno. Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. 2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia: a) agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002; b) al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002; c) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE; d) ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6; e) alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi; f) ai prodotti di origine umana; g) ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; h) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli”
Ovviamente a noi interessa soprattutto la sezione relativa al settore cosmesi e detergenza.
Oltre al discorso dell’ ecodesign, a me ha colpito molto la creazione del passaporto digitale di prodotto, cioè di un documento elettronico che contenga le informazioni chiave relative al prodotto, come composizione, origine, conformità normativa e indicazioni ambientali. Vediamo poi l’ applicazione pratica, ma mi sembra un concetto rivoluzionario.
Ne consegue che i prodotti potranno essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se sono conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti dal regolamento.
Tra i requisiti di progettazione ci sono, tra gli altri, elementi come:
• Durabilità e affidabilità
• Riutilizzabilità e riparabilità
• Possibilità di manutenzione e ricondizionamento
• Efficienza energetica e idrica
• Uso delle risorse e contenuto di materiale riciclato
• Riciclabilità e possibilità di recupero
• Impatto ambientale (impronta di carbonio e impronta ambientale)
• Produzione di rifiuti
• Prevenzione dell'obsolescenza precoce
Chiudo con un cenno sul passaporto digitale di prodotto. A me sembra un concetto essenziale per un consumatore che vuole essere informato. Naturalmente vedo la cosa come cliente e utilizzatore finale, in realtà è un argomento complesso che riguarda fabbricanti, rivenditori, logistica, addirittura i controlli doganali e altro ancora. Però come cliente immagino un luogo, essenzialmente virtuale, dove trovare tutte le informazioni che mi servono per fare un acquisto consapevole (si parla anche delle etichette). Ecco se verrà realizzato e applicato in modo preciso per come è stato pensato direi che sarà un grosso passo avanti, una di quelle cose per cui ringraziare l’ unione europea.
Di seguito alcuni estratti del regolamento riferiti al passaporto digitale:
(punto 32) Tra gli obblighi di informazione definiti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto digitale di prodotto. Il passaporto digitale di prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti lungo l'intera catena del valore e si prevede che la sua disponibilità migliori sensibilmente la tracciabilità lungo la catena del valore di un prodotto. Si prevede tra l'altro che il passaporto digitale di prodotto aiuti i clienti a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni pertinenti, consenta agli operatori economici, vale a dire i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori, i rivenditori e i fornitori di servizi di logistica, e ad altri soggetti della catena del valore, quali clienti, riparatori professionisti, operatori economici indipendenti, ricondizionatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità di vigilanza del mercato e autorità doganali, organizzazioni della società civile, ricercatori, sindacati e la Commissione, o a qualunque organizzazione che agisca per loro conto, di accedere ai dati utili nonché di inserirli o aggiornarli, e permetta alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni senza compromettere la protezione delle informazioni commerciali riservate. A tal fine è importante che il passaporto digitale di prodotto sia di facile utilizzo e che i dati in esso contenuti siano accurati, completi e aggiornati. Il passaporto digitale di prodotto dovrebbe, se necessario, essere integrato da forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o in un'etichetta. Il passaporto digitale di prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per fornire informazioni sul gruppo di prodotti pertinente a norma di altro diritto dell'Unione
(punto 42) La Commissione dovrebbe istituire e gestire un portale web di facile utilizzo e accessibile al pubblico che permetta ai portatori di interessi, quali clienti, operatori economici e altri soggetti interessati, di accedere ai dati inclusi nei passaporti digitali di prodotto e di cercare e confrontare i dati inclusi in tali passaporti in linea con i rispettivi diritti di accesso specificati negli atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile. Il portale web dovrebbe offrire collegamenti con i dati già conservati dall'operatore economico nel suo passaporto digitale del prodotto decentrato;
(punto 67) Poiché i rivenditori offrono il prodotto in vendita, noleggio o vendita rateale, oppure espongono il prodotto a clienti o installatori, è necessario che garantiscano che i loro clienti, compresi i potenziali clienti, possano accedere in modo efficace alle informazioni richieste a norma del presente regolamento, anche in caso di vendita a distanza. In particolare, il presente regolamento dovrebbe imporre ai rivenditori di rendere accessibile il passaporto digitale di prodotto ai loro clienti, compresi i potenziali clienti, ed esporre le etichette in modo chiaro, in linea con le prescrizioni applicabili. I rivenditori dovrebbero rispettare tale obbligo