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  • 19.06.2023

Estetiste o Terroriste? Il nuovo regolamento UE sui precursori di esplosivi

C'è un nuovo Regolamento Europeo che potrebbe dare grossi grattacapi, ecco cosa si deve fare.

 

Il titolo è volutamente provocatorio ma con un grande fondo di verità.

La materia è piuttosto complicata e quindi userò un linguaggio molto semplice, se però qualcuno vuole complicare, sapete bene che io sono sempre a disposizione.

 

Dobbiamo questo regalo agli inglesi. Sembra proprio che siano stati loro, prima di andarsene per la loro strada, a chiedere alla UE di inasprire le norme riguardanti i “Precursori di esplosivi” cioè delle sostanze che, in brutte mani, possono trasformarsi in esplosivi. Io sono completamente d’accordo!

 

Quindi voi non sapevate di avere in negozio un arsenale, adesso potete essere coinvolte in questo Regolamento europeo. Per la precisione è il Reg. UE 2019/1148. Chi di voi ha molta, ma molta pazienza, lo può facilmente reperire sul web.

 

Prendiamo una sostanza comune presso una attività estetica: l’acetone. Più comune di questa sostanza non credo ci sia.

Ebbene ecco il suo percorso: impianto chimico di produzione, grossista di sostanze chimica, imbottigliatore, grossista che consegna ai negozi il prodotto confezionato, la bottega che vende i flaconcini di acetone, voi le estetiste ed infine il consumatore finale che usa il prodotto a casa sua.

 

Le attività di estetica rientrano dunque nel circuito che c’è tra produzione della materia prima ed il consumatore. In realtà ci possono essere due opzioni: la prima è che l’acetone venga usato in negozio e lì si ferma oppure che il prodotto venga venduto alla cliente che se lo porta a casa.

Le due opzioni seguono due logiche diverse.

 

Acquisto dell’acetone e lo uso in negozio: Il proprietario del negozio deve istruire il personale dipendente. Servono prove provate che ci sia stata una formazione con tanto di rilascio di un attestato (firmato dal docente) che il corso sia stato realmente fatto. Se in negozio opera solamente il titolare, ebbene anche lui/lei deve farsi istruire da un docente.

 

Acquisto dell’acqua ossigenata con titolo di ossigenata inferiore al 12%: idem come per l’acetone.

Acquisto dell’acqua ossigenata con titolo di ossigenata superiore al 12%: allora serve una licenza d’uso. Sono già previsti anche i moduli per richiederla.

 

Per entrambi i casi c’è un obbligo molto importante: in caso di ammanco, di furto di materiali come quelli appena detti, si deve immediatamente (entro 24 ore) avvertire “il punto di contatto nazionale dello Stato

Membro”.

 

Faccio un esempio tortuoso ma significativo. Chi vi vende l’acetone due giorni dopo la consegna vi chiede il favore di vendergli dieci flaconi perché una sua cliente è rimasta sprovvista. NON dategli nulla! ed avvertite immediatamente l’autorità! Potrebbe essere un caso di “vendita sospetta” con il rischio di finire in grandissimi guai. Anzi, da oggi vedete di rinchiudere questi prodotto in un armadietto munito di serratura e la chiave la tiene solo il proprietario.

 

Se una vostra collega vi chiede dell’acqua ossigenata DOVETE assolutamente farvi dare un documento in cui emerga chiaramente che la persona è informata ed istruita in modo che ammanchi, furti eccetera, vengano repentinamente segnalati.

 

Quello che vi ho appena raccontato è solo una piccola parte degli obblighi derivanti da questo Regolamento ma è anche tutto quello che c’è da sapere per essere in regola con il vostro lavoro. Come gruppo credo che si debba organizzare le cose che si devono fare: istruzione del titolare, dei dipendenti e messa a disposizione di moduli per licenze particolari. Altrimenti si rischiano delle sanzioni “dissuasive” ed il rischio di finire in televisione perché accusate di essere complici del terrorista di turno. Meglio di no, dai.

 

Fabrizio

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